Il Consiglio dei ministri, lo scorso 17 febbraio, ha approvato due decreti legislativi in materia di inquinamento acustico (ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale). Nel primo, la principale novità è la nuova figura del tecnico in acustica (spesso chiamato “tecnico competente in acustica ambientale” e abbreviato Tcaa), che è il tecnico incaricato dall’amministratore a risolvere problemi di rumore…
L’articolo 20 del stabilisce l’àmbito di applicazione della disciplina recata dal Capo VI, riguardante i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all’articolo 2 della Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge n. 447 del 1995).
La disposizione precisa che la predetta professione rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi, regolamentate dalla Legge n. 4 del 2013, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
Con il testo proposto è stata prevista la possibilità di esercizio della professione di tecnico competente in acustica anche per i cittadìni appartenenti agli Stati membri dell’UE, attualmente non prevista dalle disposizioni della Legge quadro n. 447 del 1995 e dei relativi decreti attuativi, garantendo al contempo l’equiparazione delle professionalità e delle competenze tra i diversi soggetti provenienti da Stati membri e mantenendo un alto profilo professionale dei tecnici abilitati alla professione di tecnico competente in acustica.
Si sono stabilite, altresí, le norme di accesso alla professione al fine di evitare indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio della professione di tecnico competente in acustica.
All’Articolo 21 si riportano i commi riguardanti l’elenco dei tecnici competenti in acustica.
All’Articolo 22 si riportano i Requisiti per l’iscrizione.
L’Articolo 24 riguarda l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnico competente in acustica (Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447)