Alcune modificazioni importanti apportate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome consegnato nella Seduta del 22/12/2016 al PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO” AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 2, LETTERE A) B) C) E) F) E H) DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161 (LEGGE EUROPEA 2013-BIS)
Il comma 5 dell’Art. 21 che richiamava come obbligatorio da parte del TCAA l’iscrizione all’Albo istituito con la nuova normativa, per le regioni il passaggio deve avvenire automaticamente.
Alla lettera a) comma 5 le Regioni propongono emendamento che considera la prestazione acustica in ambito del Dlgs 81/08 come attivitá integrativa (come giá espresso dal dcpm 31 marzo 98). In questo ambito, quello del Dlgs 81/08, si richiede una formazione e preparazione specifica.
Le Regioni propongono di cassare l’intera Parte A dell’Allegato 2 che elencava le classi di laurea.
Le modificazioni emendate dalle Regioni e dalle provincie Autonome, dall’ANCI e dall’UPI sono state accolte dalla CONFERENZA UNIFICATA presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22/12/2016 con repertorio 154/CU
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